Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, che si compone di diciotto articoli e di un allegato, si intende sopprimere il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito e regolato dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.
      Il CGIE, nato dall'esigenza di fare partecipare attivamente alla vita politica italiana i cittadini italiani residenti all'estero, per quasi due decenni ha rappresentato un punto di riferimento costante e importantissimo per quanto riguarda l'attività legislativa e programmatica in materia di emigrazione.
      Oggi, prima con la legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005, approvata dalle Camere ma non entrata in vigore, e poi con la legge 21 dicembre 2005, n. 270, che ha ulteriormente regolamentato l'elezione dei parlamentari eletti all'estero, l'esigenza di mantenere in vita il CGIE viene meno.
      I compiti svolti dal CGIE sono compiti consultivi e di proposta al Governo e ai singoli parlamentari che, a loro volta, devono farsi promotori delle iniziative politiche e legislative proposte dal CGIE.
      I membri del CGIE sono dei rappresentanti di secondo livello, non eletti direttamente dal popolo ma dai Comitati degli italiani residenti all'estero (Comites), senza poteri di iniziativa legislativa diretta.
      I parlamentari, eletti direttamente dal popolo, rispondono politicamente, personalmente e direttamente agli elettori del loro operato.
      Istituzionalmente essi si fanno promotori e portavoci delle esigenze dei cittadini residenti all'estero.

 

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      Essi si possono inoltre avvalere della collaborazione e dei preziosi suggerimenti dei Comites locali.
      I parlamentari, quindi, in particolare quelli eletti all'estero, per il loro ruolo istituzionale assorbono tutte le funzioni svolte dal CGIE.
      Per non disperdere l'esperienza maturata, il notevole lavoro svolto e il rilevante contributo di idee che il CGIE ha elaborato fino ad oggi e per continuare ad avvalersi della preziosa collaborazione di quanti, tra gli italiani residenti all'estero, hanno partecipato e continueranno ad attivarsi in tutte le parti del mondo per migliorare le condizioni di vita e l'economia dei nostri concittadini residenti all'estero, con la presente proposta di legge, oltre a proporre la soppressione del CGIE, si vuole contestualmente istituire un nuovo soggetto politico composto da tutti i parlamentari eletti all'estero e da sessantacinque membri eletti direttamente dai Comites: il Consiglio di rappresentanza degli italiani all'estero (CRIE).
      Il CRIE vuole essere un soggetto politico più snello, attivo e incisivo del CGIE.
      Depurandolo dalla burocrazia e dagli organi interni superflui, si vuole dare impulso al nuovo soggetto politico istituendo delle delegazioni regionali, con sede nei capoluoghi di regione, che saranno a contatto diretto con i cittadini residenti in Italia e con quelli residenti all'estero.
      Le delegazioni regionali si attiveranno e faranno da tramite tra lo Stato e le regioni.
      Esse porteranno all'attenzione del Governo e del Parlamento le esigenze regionali e locali e si faranno garanti dell'applicazione delle leggi e delle iniziative statali sul territorio per quanto riguarda gli italiani residenti all'estero.
      In questo modo essi potranno capire meglio le esigenze dei cittadini e farsi promotori delle opportune iniziative politiche e legislative.
      Il CRIE avrà, al suo interno, un comitato di presidenza snello nella sua struttura e con ampi poteri.
      Faranno parte del comitato di presidenza soltanto undici componenti, compreso il presidente, che di diritto è il Ministro degli affari esteri. Ne faranno, altresì, parte due vice presidenti e altri otto componenti.
      I due vice presidenti e gli altri otto componenti del comitato di presidenza saranno eletti direttamente dai componenti del CRIE.
      In caso di assenza del presidente, il comitato di presidenza sarà presieduto dal vice presidente più anziano per età.
      Un vice presidente e quattro membri del comitato di presidenza saranno eletti tra i parlamentari componenti del CRIE.
      Il CRIE ha la stessa durata temporale della legislatura durante la quale è eletto.
      Entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo Parlamento deve essere nominato il nuovo CRIE.
      Tutti i parlamentari eletti all'estero fanno parte di diritto del CRIE finché restano in carica.
      Essi saranno sostituiti in caso di cessazione dalla carica di parlamentare in base alla normativa vigente.
      Gli altri sessantacinque membri eletti dai Comites, in caso di cessazione dalla carica, saranno sostituiti dai primi dei non eletti.
      All'onere economico per l'istituzione e il funzionamento del CRIE si provvede con i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione del CGIE.
 

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